Legge 28 marzo 1968, n. 434 Art. 37Responsabilita' disciplinare
TITOLO V SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Al perito agrario che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignita' o del decoro professionale, si applicano le sanzioni disciplinari previste nel presente titolo.