Legge 28 marzo 1968, n. 434 Art. 38Sanzioni disciplinari
TITOLO V SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Le sanzioni disciplinari sono: a) l'avvertimento; b) la censura; c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni; d) la radiazione.