Legge 28 marzo 1968, n. 434 Art. 36Comunicazione delle deliberazioni del consiglio
TITOLO IV ALBO ED ELENCO SPECIALE: ISCRIZIONE, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE
Le deliberazioni del consiglio del collegio in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, sono comunicate nel termine di trenta giorni dalla loro data all'interessato, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ed al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede il collegio, nonche' al ((Ministero della giustizia)) .