Legge 28 marzo 1968, n. 434 Art. 35Reiscrizione
TITOLO IV ALBO ED ELENCO SPECIALE: ISCRIZIONE, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE
Il perito agrario cancellato dall'albo o dall'elenco speciale puo' chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinata la cancellazione. Il perito agrario reiscritto conserva la precedente anzianita', dedotto il periodo di interruzione.