Legge 28 marzo 1968, n. 434 Art. 34Cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale Sospensione per morosita'
TITOLO IV ALBO ED ELENCO SPECIALE: ISCRIZIONE, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE
Il consiglio del collegio dispone la cancellazione dell'iscritto dall'albo d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, nei seguenti casi: a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'art. 31, lettere a) e b); b) quando ricorre una causa d'incompatibilita' a norma dell'art. 4, comma secondo. Il consiglio del collegio dispone la cancellazione dell'iscritto nell'elenco speciale nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma. L'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale che, per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti puo', a norma dell'art. 12, lettera n), essere sospeso dall'albo o dall'elenco speciale. La sospensione per morosita' non e' soggetta a limiti di durata ed e' revocata con provvedimento del presidente del consiglio del collegio quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti. Per il procedimento di cancellazione nonche' per quello di sospensione per morosita' si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.