Legge 28 marzo 1968, n. 434 Art. 33Divieto di iscrizione in piu' albi o elenchi speciali Trasferimenti
TITOLO IV ALBO ED ELENCO SPECIALE: ISCRIZIONE, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE
((Non e' consentita la contemporanea iscrizione in piu' albi o elenchi speciali dei periti agrari)) . Non e' ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero e' sospeso dall'albo o dall'elenco speciale.