Legge 28 marzo 1968, n. 434 Art. 23Consiglio del collegio nazionale
TITOLO III COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI
((Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, ed e' composto da undici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali tra coloro che hanno una anzianita' di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni)) . I membri del consiglio del collegio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I tre anni decorrono dalla data dell'insediamento. Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.