Legge 28 marzo 1968, n. 434 Art. 11Attribuzioni del presidente
TITOLO II COLLEGI DEI PERITI AGRARI
Il presidente ha la rappresentanza del collegio ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonche' le attestazioni e i certificati relativi agli iscritti.