Legge 12 marzo 1968, n. 478 Art. 8
TITOLO II RUOLO DEI MEDIATORI MARITTIMI E CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI
Per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi, gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) di cui allo articolo precedente, devono: 1) essere cittadini italiani o degli altri paesi membri della Comunita' economica europea; 2) avere superato l'esame previsto dall'articolo 10 ed avere effettuato il deposito cauzionale di cui allo articolo 23.