Legge 12 marzo 1968, n. 478 Art. 7
TITOLO II RUOLO DEI MEDIATORI MARITTIMI E CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI
Gli aspiranti all'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi devono: a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)) ; b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)) ; c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)) ; d) avere conseguito il diploma di scuola media inferiore; e) avere superato l'apposito esame di cui all'articolo 9; f) avere effettuato il deposito cauzionale previste dall'articolo 23.