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Legge 12 marzo 1968, n. 478 · Legge 12 marzo 1968, n. 478 — Ordinamento della professione di mediatore marittimo

Legge 12 marzo 1968, n. 478 Art. 9

TITOLO II RUOLO DEI MEDIATORI MARITTIMI E CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI

In KraftAmtlicher Text

L'esame per l'iscrizione nella sezione ordinaria de ruolo dei mediatori marittimi e' orale e prevalentemente pratico. Le materie di esame sono stabilite dal regolamento Gli esami hanno luogo presso ognuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali e' istituito il ruolo. Le commissioni esaminatrici sono nominate dalle rispettive giunte camerali e sono composte: a) da un magistrato di Corte di appello che la presiede; b) da un professore universitario (di ruolo, incaricato o libero docente) di diritto della navigazione di diritto commerciale ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione; c) da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i tre proposti dalla commissione consultiva di cui all'articolo 13; d) da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; e) da un rappresentante del compartimento marittimo.