Legge 12 marzo 1968, n. 478 Art. 6
TITOLO II RUOLO DEI MEDIATORI MARITTIMI E CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI
Gli uffici pubblici riservati ai mediatori marittimi iscritti nella sezione speciale comprendono l'incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di cui all'articolo 1 e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi.