Legge 12 marzo 1968, n. 478 Art. 5
TITOLO II RUOLO DEI MEDIATORI MARITTIMI E CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI
Il ruolo e' diviso in due sezioni: una ordinaria e una speciale; in quest'ultima sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici.