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Legge 29 settembre 1967, n. 955 · Legge 29 settembre 1967, n. 955 — Integrazioni e modifiche alle vigenti disposizioni concernenti concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra

Legge 29 settembre 1967, n. 955 Art. 25

In KraftAmtlicher Text

Le plusvalenze emergenti a seguito di liquidazione degli indennizzi concessi in applicazione della presente legge e i contributi erogati in forza della legge stessa non concorrono alla formazione del reddito imponibile di ricchezza mobile e dell'imposta sulle societa'. I contributi e gli indennizzi di cui - al precedente comma sono esenti dall'imposta generale sull'entrata. La liquidazione di indennizzi e contributi il cui importo sia inferiore al limite di esenzione stabilito dallo articolo 9, secondo comma, della legge 12 maggio 1949, n. 206 , sono esenti dall'imposta di successione e dalla imposta sul valore globale dell'asse netto ereditario.