Legge 29 settembre 1967, n. 955 Art. 24
Quando i beni di proprieta' privata, danneggiati o distrutti per fatto di guerra, siano stati ripristinati in tutto o in parte direttamente dallo Stato, ovvero mediante finanziamenti concessi dallo Stato medesimo o per suo conto, l'ammontare di dette spese o erogazioni e' posto a conguaglio con l'importo del contributo da liquidare di ufficio dal Ministero del tesoro con i criteri di determinazione stabiliti dall' articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e nei limiti previsti dalla legge medesima. Analogamente si provvede nei casi in cui il ripristino totale o parziale sia avvenuto direttamente da parte di enti controllati dallo Stato o con finanziamenti dei medesimi, riservando allo Stato il credito relativo. Qualora la liquidazione si chiuda a credito dello Stato, la relativa differenza sara' recuperata con le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 638 . ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1981, N. 593)) . ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1981, N. 593)) . ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1981, N. 593)) . Sono abrogati i commi terzo , quarto e quinto dello articolo 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 .