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Legge 29 settembre 1967, n. 955 · Legge 29 settembre 1967, n. 955 — Integrazioni e modifiche alle vigenti disposizioni concernenti concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra

Legge 29 settembre 1967, n. 955 Art. 26

In KraftAmtlicher Text

Il limite massimo delle aperture di credito a favore degli intendenti di finanza per il pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra, fissato in un miliardo di lire con la legge 29 novembre 1961, n. 1324 , puo' essere elevato, ove occorra, con decreto del Ministero del tesoro, fino ad un massimo di due miliardi di lire, quando le denunce per danni di guerra in carico ad un'Intendenza di finanza superano il numero di 20.000.