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Legge 9 agosto 1967, n. 818 · Legge 9 agosto 1967, n. 818 — Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Bulgaria per il regolamento del contenzioso finanziario, con Scambio di Note, concluso a Sofia il 26 giugno 1965

Legge 9 agosto 1967, n. 818 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione di cui all' articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050 , corrispondera' ai titolari di beni indicati nelle liste A e B dell'Accordo, gli indennizzi, risultanti dalle singole valutazioni che, nei limiti della somma globale stabilita allo articolo 1 lettera a) dell'Accordo stesso, e sulla scorta dei dati acquisiti presso le autorita' bulgare, saranno effettuate dall'Ufficio tecnico erariale di Roma. Ugualmente potranno essere rimborsate agli aventi diritto le somme in deposito indicate nella lista C dell'Accordo.