Legge 9 agosto 1967, n. 818 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' al disposto dell'articolo 8 dell'Accordo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' al disposto dell'articolo 8 dell'Accordo stesso.