Legge 9 agosto 1967, n. 818 Art. 4
Le somme corrisposte dal Governo bulgaro a norma dell'articolo 1 dell'Accordo saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Le somme corrisposte dal Governo bulgaro a norma dell'articolo 1 dell'Accordo saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.