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Legge 2 agosto 1967, n. 799 · Legge 2 agosto 1967, n. 799 — Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche

Legge 2 agosto 1967, n. 799 Art. 47

In KraftAmtlicher Text

I poteri e le facolta' in materia di caccia, gia' spettanti in base al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 , ai presidenti delle Giunte provinciali, sono attribuiti ai presidenti dei Comitati provinciali della caccia, sempre che non rientrino tra quelli attribuiti ai Comitati stessi dalla presente legge. Vengono attribuiti ai Comitati provinciali della caccia quelli previsti dagli articoli 26 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica.