Legge 2 agosto 1967, n. 799 Art. 46
Sono abrogate tutte le norme che comunque si riferiscano alla caccia e siano in contrasto con la presente legge. Sono soppressi tutti i diritti ed usi civici di caccia o di uccellagione comunque ed in qualunque tempo e modo costituiti ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 .