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Legge 2 agosto 1967, n. 799 · Legge 2 agosto 1967, n. 799 — Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche

Legge 2 agosto 1967, n. 799 Art. 46

In KraftAmtlicher Text

Sono abrogate tutte le norme che comunque si riferiscano alla caccia e siano in contrasto con la presente legge. Sono soppressi tutti i diritti ed usi civici di caccia o di uccellagione comunque ed in qualunque tempo e modo costituiti ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 .