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Legge 2 agosto 1967, n. 799 · Legge 2 agosto 1967, n. 799 — Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche

Legge 2 agosto 1967, n. 799 Art. 48

In KraftAmtlicher Text

In deroga alle vigenti norme della legge comunale e provinciale, le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte provinciali adottate in applicazione e per l'attuazione dei disposti e delle finalita' del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 , e della presente legge, sono, relativamente alla materia venatoria, soggette al solo visto o esame di legittimita' da parte dell'autorita' di vigilanza.