Legge 2 agosto 1967, n. 799 Art. 45
I contratti di affitto alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano in contrasto con l'articolo 23 della stessa, conservano efficacia fino alla loro data di scadenza.
I contratti di affitto alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano in contrasto con l'articolo 23 della stessa, conservano efficacia fino alla loro data di scadenza.