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Legge 2 agosto 1967, n. 799 · Legge 2 agosto 1967, n. 799 — Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche

Legge 2 agosto 1967, n. 799 Art. 44

In KraftAmtlicher Text

Le concessioni in atto relative alle bandite e riserve, la cui estensione non sia conforme a quanto previsto dalla presente legge, restano in vigore sino alla loro scadenza.