Legge 2 agosto 1967, n. 799 Art. 44
Le concessioni in atto relative alle bandite e riserve, la cui estensione non sia conforme a quanto previsto dalla presente legge, restano in vigore sino alla loro scadenza.
Le concessioni in atto relative alle bandite e riserve, la cui estensione non sia conforme a quanto previsto dalla presente legge, restano in vigore sino alla loro scadenza.