Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 14 luglio 1967, n. 585 · Legge 14 luglio 1967, n. 585 — Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari

Legge 14 luglio 1967, n. 585 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Qualora i figli e le persone equiparate siano ricoverati in Istituti di cura o di assistenza, l'assegno spetta se il richiedente gli assegni familiari corrisponda una retta d'importo non inferiore all'ammontare degli assegni stessi.