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Legge 14 luglio 1967, n. 585 · Legge 14 luglio 1967, n. 585 — Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari

Legge 14 luglio 1967, n. 585 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Gli assegni familiari sono corrisposti dietro domanda che gli interessati devono presentare alla competente sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, corredata dallo stato di famiglia. La certificazione della qualifica professionale non e' necessaria quando il capo famiglia risulta gia' iscritto negli elenchi dei soggetti all'assicurazione invalidita' e vecchiaia.