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Legge 14 luglio 1967, n. 585 · Legge 14 luglio 1967, n. 585 — Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari

Legge 14 luglio 1967, n. 585 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Si intendono a carico del capo famiglia i figli e le persone equiparate che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5 del testo unico per gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 .