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Legge 4 luglio 1967, n. 580 · Legge 4 luglio 1967, n. 580 — Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari

Legge 4 luglio 1967, n. 580 Art. 17

TITOLO III PANE

In KraftAmtlicher Text

Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 00 e' denominato "pane di tipo 00". Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 0 e' denominato "pane di tipo 0". Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo I e' denominato "pane di tipo I". Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 2 e' denominato "pane di tipo 2". Il pane prodotto con farina integrale e' denominato "pane di tipo integrale". Il pane prodotto con semola o con semolato di grano duro, ovvero con rimacine di semola o semolato, e' denominato rispettivamente "pane di semola" e "pane di semolato". Nei locali di vendita i vari tipi di pane devono essere collocati in scomparti o recipienti separati, recanti un cartellino con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo.