Legge 4 luglio 1967, n. 580 Art. 18
TITOLO III PANE
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 NOVEMBRE 1998 N. 502)) . E' altresi' vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione nell'impasto di residui di pane.
TITOLO III PANE
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 NOVEMBRE 1998 N. 502)) . E' altresi' vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione nell'impasto di residui di pane.