Legge 4 luglio 1967, n. 580 Art. 16
TITOLO III PANE
((Il contenuto in acqua del pane a cottura completa)) , qualunque sia il tipo di sfarinato impiegato nella produzione del medesimo, con la sola eccezione del pane prodotto con farina integrale, per il quale e' consentito un aumento del 2 per cento, e' stabilito come appresso: pezzature sino a 70 grammi, massimo 29 % " da 100 a 250 grammi, massimo 31 % " da 300 a 500 grammi, massimo 34 % " da 600 a 1.000 grammi, massimo 38 % " oltre i 1.000 grammi, massimo 40 % Per le pezzature di peso intermedio tra quelle sopra indicate il contenuto massimo in acqua e' quello che risulta dalla interpolazione fra i due valori-limite. Le altre caratteristiche analitiche del pane devono identificarsi con quelle degli sfarinati con i quali il pane e' stato prodotto. E' tollerata una maggiorazione di 0,05 sul contenuto in ceneri, rispetto a quello degli sfarinati impiegati nella produzione del pane.