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Legge 4 febbraio 1967, n. 37 · Legge 4 febbraio 1967, n. 37 — Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali

Legge 4 febbraio 1967, n. 37 Art. 41Durata provvisoria degli attuali organi della Cassa

TITOLO V Disposizioni transitorie e finali

In KraftAmtlicher Text

Gli attuali organi della Cassa rimangono in carica fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge.