Legge 4 febbraio 1967, n. 37 Art. 41Durata provvisoria degli attuali organi della Cassa
TITOLO V Disposizioni transitorie e finali
Gli attuali organi della Cassa rimangono in carica fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
TITOLO V Disposizioni transitorie e finali
Gli attuali organi della Cassa rimangono in carica fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge.