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Legge 4 febbraio 1967, n. 37 · Legge 4 febbraio 1967, n. 37 — Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali

Legge 4 febbraio 1967, n. 37 Art. 42Vigilanza sulla Cassa

TITOLO V Disposizioni transitorie e finali

In KraftAmtlicher Text

La Cassa e' sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora siano accertate gravi irregolarita' nel funzionamento della Cassa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, puo' essere disposta la nomina di un commissario per l'amministrazione straordinaria della Cassa con i poteri, per la durata non superiore ad un anno, che saranno fissati nel decreto stesso.