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Legge 4 febbraio 1967, n. 37 · Legge 4 febbraio 1967, n. 37 — Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali

Legge 4 febbraio 1967, n. 37 Art. 40Decorrenza dell'assicurazione volontaria contro la malattia

TITOLO V Disposizioni transitorie e finali

In KraftAmtlicher Text

La data di inizio del servizio concernente l'assicurazione volontaria contro la malattia, nonche' la decorrenza dei relativi contributi, e' stabilita, in relazione alla convenzione da stipularsi ai sensi del precedente articolo 22, dal Consiglio di amministrazione. Qualora la data di inizio di detto servizio non coincida con quella dell'esercizio finanziario, i contributi di cui al precedente articolo 24, lettera a), sono ridotti in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi gia' decorsi dell'esercizio stesso.