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Legge 14 ottobre 1966, n. 851 · Legge 14 ottobre 1966, n. 851 — Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici

Legge 14 ottobre 1966, n. 851 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

Le Amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3 della presente legge, negli elenchi, variazioni e prospetti che sono tenuti ad inviare ad autorita' ed enti a sensi dell' articolo 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375 , e sue modificazioni dovranno indicare anche i dati e le notizie relative ai mutilati e invalidi del lavoro e agli orfani e vedove di caduti sul lavoro. Un esemplare di detti elenchi, variazioni e prospetti deve essere inviato alla sede centrale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.