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Legge 14 ottobre 1966, n. 851 · Legge 14 ottobre 1966, n. 851 — Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici

Legge 14 ottobre 1966, n. 851 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

Ferma restando ogni facolta' di assunzione diretta, il collocamento degli invalidi di cui alla presente legge viene effettuato, avuto riguardo alla disoccupazione invalida nelle rispettive Province, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il quale si avvale delle segnalazioni trasmesse dalle Commissioni provinciali di cui all' articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 , costituite presso gli uffici provinciali del lavoro. Le Amministrazioni ed Enti di cui all'articolo 3 della presente legge comunicheranno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e all'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro i nominativi degli invalidi assunti direttamente o per il tramite delle predette Commissioni.