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Legge 14 ottobre 1966, n. 851 · Legge 14 ottobre 1966, n. 851 — Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici

Legge 14 ottobre 1966, n. 851 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

L'invalido o la pubblica Amministrazione che lo occupa possono chiedere una visita di controllo da parte di un Collegio medico per accertare le condizioni della invalidita' in rapporto con la disposizione dell'articolo 6, n. 3). Se si tratti di assunzioni presso Amministrazioni dello Stato il Collegio medico e' nominato dai rispettivi Ministri. Se si tratti di assunzioni presso le altre Amministrazioni, Aziende ed Enti pubblici di cui all'articolo 3 il Collegio e' nominato dalla Amministrazione dello Stato che esercita la tutela o la vigilanza sugli Enti stessi. Il Collegio e' formato da un sanitario designato dalla Amministrazione dello Stato, da uno designato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e dal presidente nominato dal Ministro. Se si tratti di assunzioni presso Enti locali il Collegio medico sara' nominato dal prefetto.