Legge 14 ottobre 1966, n. 851 Art. 6
I mutilati e gli invalidi del lavoro che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente articolo 5 dovranno, all'atto della domanda di iscrizione, presentare alla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio: 1) attestato dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidita' e circa il grado di riduzione della capacita' lavorativa; 2) i documenti atti a dimostrare le residue attitudini lavorative e professionali; 3) una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado dell'invalidita', non puo' riuscire di pregiudizio alla salute e incolumita' dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti. Gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente articolo 5 dovranno, all'atto della domanda di iscrizione, presentare alla competente Sezione della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro: 1) un certificato di nascita legalizzato; 2) una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore o coniuge e' deceduto per causa di lavoro.