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Legge 14 ottobre 1966, n. 851 · Legge 14 ottobre 1966, n. 851 — Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici

Legge 14 ottobre 1966, n. 851 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Presso le Sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro sono formati due elenchi provinciali, rispettivamente per gli invalidi e per gli orfani e vedove dei caduti, aspiranti al collocamento presso le Amministrazioni dello Stato e presso le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3, nonche' presso le imprese private, da sottoporre, per la definitiva approvazione, alla Commissione di cui all' articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 .