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Legge 14 ottobre 1966, n. 851 · Legge 14 ottobre 1966, n. 851 — Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici

Legge 14 ottobre 1966, n. 851 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Possono essere conteggiati nella percentuale dell'assunzione obbligatoria i mutilati e gli invalidi del lavoro, con minorazione della capacita' lavorativa non inferiore ad un terzo, gia' in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere conteggiati anche i mutilati e gli invalidi del lavoro che, durante il rapporto di lavoro obbligatoriamente costituito, abbiano compiuto il 55° anno di eta' o la cui capacita' lavorativa sia aumentata in misura superiore al limite previsto dal precedente articolo 1.