Legge 22 luglio 1966, n. 607 Art. 13
Le disposizioni della presente legge si applicano anche: a) ai rapporti a miglioria in uso nelle province del Lazio, previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327 ; b) ai rapporti a miglioria analoghi, per contenuto e caratteristiche, a quelli di cui alla precedente lettera a) e relativi a fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale; c) ai rapporti costituiti in base a contratti agrari atipici ed in cui siano prevalenti gli elementi del rapporto enfiteutico. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 GENNAIO 1974, N. 3)) . Ai rapporti di cui alla lettera b) sono inoltre applicabili le disposizioni degli articoli 1 , 2 , 3 , 6 e 9 della legge 25 febbraio 1963, n. 327 .