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Legge 22 luglio 1966, n. 607 · Legge 22 luglio 1966, n. 607 — Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue

Legge 22 luglio 1966, n. 607 Art. 14

In KraftAmtlicher Text

Ai fini dell'applicazione della presente legge sono privi di efficacia usi, consuetudini e clausole contrattuali o di capitolati generali colonici, che prevedano la rinunzia o la limitazione del diritto del colono sulle migliorie da lui effettuate sul fondo del concedente.