Legge 22 luglio 1966, n. 607 Art. 12
I mutui a tasso normale con tasso agevolato potranno essere concessi agli affrancanti coltivatori diretti, singoli o associati, anche nel corso della procedura di affrancazione. In tal caso, l'affrancante che intenda avvalersi del mutuo dovra' rilasciare apposite deleghe con le quali si autorizzano: a) l'Istituto di credito a versare direttamente nel conto corrente dell'Ufficio postale del Comune sede della Pretura competente la somma mutuata a totale o, parziale copertura della somma determinata dal Pretore quale capitale di affranco; b) l'Ufficio postale di cui alla lettera a) a restituire all'Istituto di credito la predetta somma qualora l'affrancazione, per qualsiasi motivo, non abbia avuto luogo o sia stata revocata.