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Legge 23 aprile 1966, n. 218 · Legge 23 aprile 1966, n. 218 — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966

Legge 23 aprile 1966, n. 218 Art. 83

In KraftAmtlicher Text

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito per l'anno finanziario 1966 come appresso: sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . . . . N. 50 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 80