Legge 23 aprile 1966, n. 218 Art. 83
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito per l'anno finanziario 1966 come appresso: sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . . . . N. 50 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 80