Legge 23 aprile 1966, n. 218 Art. 82
Il numero massimo del sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell' articolo 1 - comma secondo - della legge 21 maggio 1960, n. 556 , e' stabilito per l'anno finanziario 1966 in 250 unita'.