Legge 23 aprile 1966, n. 218 Art. 84
Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell' articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249 , e' stabilito per l'anno finanziario 1966 in 70 unita'.