Legge 21 luglio 1965, n. 903 Art. 19
TITOLO II MIGLIORAMENTO DEI TRATTAMENTI DI PENSIONE CAPO I
L'ammontare mensile della pensione nel casi in cui si applicano le riduzioni previste dall' articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , non puo' essere inferiore, al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, allo importo mensile della pensione sociale di cui al precedente articolo 1. Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 , e' abrogato.