Legge 21 luglio 1965, n. 903 Art. 20
CAPO II Maggiorazioni della pensione
La maggiorazione della pensione di vecchiaia, nel casi di differimento della liquidazione a norma dell'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e' stabilita nelle misure derivanti dall'applicazione dei coefficienti indicati nelle tabelle C e D allegate alla presente legge. Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1964.