Legge 21 luglio 1965, n. 903 Art. 18
TITOLO II MIGLIORAMENTO DEI TRATTAMENTI DI PENSIONE CAPO I
Il trattamento minimo spettante al coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed agli artigiani e' elevato, per tutte le categorie di pensioni, a lire 12.000 mensili.