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Legge 13 luglio 1965, n. 845 · Legge 13 luglio 1965, n. 845 — Norme integrative e modificative delle leggi 3 aprile 1958, n. 460 e 26 luglio 1961, n. 709, sullo stato giuridico e l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 13 luglio 1965, n. 845 Art. 20

TITOLO II Integrazione alla legge 26 luglio 1961, n. 709

In KraftAmtlicher Text

Dopo l' articolo 52 della legge 26 luglio 1961, n. 709 , e' aggiunto il seguente articolo 52-bis: "L'avanzamento al grado di appuntato puo' avere luogo anche per merito straordinario nei confronti delle guardie e delle guardie scelte che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano compiuto operazioni di servizio di speciale importanza, dando prova di eccezionale capacita' e dimostrando di possedere qualita' tali da dare sicuro affidamento di adempiere lodevolmente le funzioni del grado superiore ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e la incolumita' pubblica, ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attivita' attinenti ai loro compiti, conferendo particolare prestigio all'Amministrazione della pubblica sicurezza. La proposta di avanzamento per merito straordinario e' formulata, non oltre si mesi dal verificarsi dei fatti, dal prefetto della Provincia in cui sono avvenuti, sul rapporto del comandante del Corpo, nonche' del questore o dei dirigenti gli uffici di pubblica sicurezza presso i compartimenti ferroviari e gli uffici di polizia di frontiera, ove si tratti di guardie o guardie scelte addette ai reparti provinciali e alle predette specialita'. Sulla proposta decide il Ministro previo parere favorevole della Commissione di avanzamento di cui all'articolo 55 della presente legge, espresso ad unanimita' di voti. Per l'avanzamento di cui al precedente articolo, per le guardie si prescinde dal requisito del possesso della qualifica di guardia scelta".