Legge 13 luglio 1965, n. 845 Art. 21
TITOLO III Disposizioni transitorie
Al primo corso allievi sottufficiali che avra' luogo dopo la data di entrata in vigore della presente legge potranno essere ammessi anche i militari di pubblica sicurezza che siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 successivamente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1958, n. 460 . Per i militari di cui al precedente comma l'ammissione al corso allievi sottufficiali e' subordinata alla condizione che essi non abbiano riportato punizione di rigore od altra piu' grave e siano fisicamente idonei.